CASSAZIONE PENALE- ALCOLTEST: NULLO SE LE FORZE DELL’ORDINE NON RICORDANO LA TUTELA LEGALE.

Prima di essere sottoposto ad alcoltest, l’automobilista deve esercitare il proprio diritto alla tutela legale, contattando il proprio avvocato, prontamente reperibile.

Tra i diritti previsti dalla Legge, per coloro i quali vengono fermati dalle forze dell’ordine, vi è quello della tutela legale, ossia della facoltà di contattare il proprio avvocato purchè prontamente reperibile. Sul punto, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, IV Sez. pen., con sentenza n.29081/2018 del 22 marzo e depositata il 22 giugno, ribadendo come le forze dell’ordine debbano sempre e comunque chiarire alla persona fermata del proprio diritto facoltativo di assistenza legale. Un’eventuale dimenticanza in tal senso, annulla di fatto i risultati della prova, ivi comprendendo gli effetti penali previsti dalla legge in caso di rifiuto del soggetto ad eseguirlo.

“il sistema di garanzie assicurato al conducente dal combinato disposto degli articoli 114 disp. att. c.p.p. e 354 c.p.p., viene in essere nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all’accertamento tramite etilometro, momento in cui deve anche essere espresso l’invito a farsi assistere da un difensore di fiducia indipendentemente dall’esito del procedimento di accertamento che ben potrebbe arrestarsi di fronte al rifiuto dell’interessato”.

Nello specifico della sentenza è stato preso in esame il caso di un automobilista condannato a 8 mesi di arresto e 1.800 euro di ammenda per essersi rifiutato ad effettuare l’alcoltest, ritenendo la Suprema Corte di riformare tale sentenza proprio per “vizio di motivazione del provvedimento, in relazione al mancato avviso al ricorrente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel momento in cui venne formalizzata la richiesta di effettuare il test alcolemico tramite etilometro”. 

Da sottolineare che alla luce di quanto pronunciato, un conducente sarà penalmente punibile per il rifiuto al controllo del livello di alcol nel sangue solo nel caso sia stato previamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore, che assurge al rango di elemento imprescindibile dell’intera procedura di verifica, e deve essere inserito nell’apposito verbale di contestazione redatto dalle forze dell’ordine.

Pubblicato da AVVOCATO ALESSANDRO BAVARO

STUDIO LEGALE N. 0964311854

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