Per la Corte di Cassazione è sempre consentita la delega orale al sostituto del difensore di fiducia. Gli ermellini risolvono il contrasto giurisprudenziale favorendo le esigenze di semplificazione.
La Corte di Cassazione ha recentemente risolto il contrasto giurisprudenziale circa la forma della delega ammissibile in udienza al sostituto del difensore, ossia se essa debba essere scritta o orale, optando anche per la forma orale. La forma orale dunque è ampiamente idonea a produrre i suoi effetti in giudizio.
l contrasto si basava principalmente su due pronunce del corrente anno di senso opposto: nella più risalente i giudici della Cassazione sancivano il divieto di delega orale al sostituto difensore, invece, nella più recente, la Suprema Corte ne ammetteva la validità.
Con una recente decisione, gli ermellini hanno risolto la querelle giuridica, aderendo alle conclusioni prese nella sentenza più recente. Dunque viene ribadita la regolarità della delega orale al difensore in giudizio. La forma scritta è ammessa ma non strettamente necessaria ai fini della validità della delega.
ll caso di specie ha per oggetto un giudizio sul danneggiamento fraudolento di beni assicurati, per il quale, all’esito delle indagini preliminari, il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione. La persona offesa aveva proposto opposizione ma, in occasione dell’udienza camerale, il giudice aveva escluso l’ammissione dell’avvocato difensore in quanto sprovvisto di delega scritta, essendo stato delegato oralmente. Sulla questione si è espressa la Corte di Cassazione che ha risolto la diatriba giurisprudenziale sancendo la validità della delega orale.
Gli ermellini si sono espressi recentemente per risolvere la questione ed hanno aderito all’orientamento più recente, che ammette la delega al difensore sostituto anche in forma orale.
Nello specifico, l’obbligo della forma scritta era contenuto nella sentenza n. 26606 dell’11 giugno 2018, mentre la previsione opposta si trova nella decisione della Sezione Prima della Corte di Cassazione n. 48862 del 2 ottobre 2018.
La previsione della forma scritta per la delega si fonda sull’ articolo 14 della legge n. 247 de 2014, secondo la quale “gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico verbale o da un praticante abilitato, con delega scritta“.
Nonostante ciò, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 57832 del 20 dicembre 2018 ha stabilito il superamento del vincolo della delega scritta, aderendo alla posizione delle Sezioni Unite. Infatti, secondo i giudici della Corte, ammettere la delega orale significa rispondere alle esigenze di semplificazione dell’ordinamento forense, in ottemperanza all’obbligo di armonizzazione in ambito europeo.
Dalla decisione in esame deriva che si devono ritenere tacitamente abrogati l’articolo 15 delle disposizioni preliminari del Codice Civile e l’articolo 9 del rdl n. 1578/1993, i quali sancivano l’obbligatorietà della delega in forma scritta.
La decisione della Corte di Cassazione sottolinea come, sul piano della tutela degli interessi dell’imputato, per assicurare la migliore difesa possibile in caso di mancanza dell’avvocato di fiducia, è meglio ammettere un delegato del difensore titolare piuttosto che procedere alla nomina di un difensore d’ufficio (ex articolo 97 del Codice di procedura Penale), o, addirittura, procedere in assenza del difensore sostituto. Infatti, il difensore delegato viene investito dopo essere stato debitamente informato sulla causa, cosa che non accade quando il difensore viene nominato d’ufficio. Quindi, nel caso poc’anzi esposto, la mancata ammissione del difensore sostituto sprovvisto di delega scritta, si deve ritenere contraria ad uno dei principi cardine del processo, ovvero il principio del contraddittorio, in quanto danneggia la possibilità della parte di difendersi idoneamente in giudizio.