DISTINZIONE TRA CONCUSSIONE E INDUZIONE. LA CASSAZIONE FA CHIAREZZA

La sentenza 15792/2018 della Corte di Cassazione fa chiarezza tra delitto di concussione e delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità.

il delitto di concussione:

La fattispecie è prevista nell’art. 317 c.p., nel testo modificato dalla L. 190/2012, consistente in un abuso costrittivo del pubblico ufficiale, nell’esercizio delle proprie funzioni, che mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno da cui deriva un grave ostacolo alla libertà di autodeterminazione del destinatario, ponendolo di fronte all’alternativa “stringente” tra subire un danno o evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità non dovuta;

il delitto di induzione indebita:

Tale delitto è previsto dall’art 319-quarter c.p., introdotto con la L. 190/2012, il quale si configura come una pressione morale “lieve” della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale innanzi a una scelta discretamente libera, sceglie di prestare assenso alla richiesta della prestazione non dovuta, stimolato dalla prospettiva di un profitto personale.

L’argomento fu già nel 2013 al vaglio delle Sezioni Unite, che ebbero a trattare non solo gli orientamenti giurisprudenziali sul punto, ma gli elementi specifici delle condotte:

  • Elementi comuni alle due fattispecie sono gli eventi alternativi della dazione o promessa dell’indebito, sui quali nulla quaestio, e l’abuso della qualità o dei poteri dell’agente pubblico, che le SU inquadrano non come un presupposto del reato ma come “un elemento essenziale della condotta di costrizione o di induzione, nel senso che costituisce il mezzo imprescindibile per ottenere la dazione o la promessa di denaro. D’altra parte, l’uso del gerundio – ‘abusando’ – conferma lo stretto nesso tra l’abuso e la condotta attraverso la quale esso si manifesta”. L’abuso – sottolineando in particolare le SU – “è lo strumento attraverso il quale l’agente pubblico innesca il processo causale che conduce all’evento terminale: il conseguimento dell’indebita dazione o promessa”. La condotta tipica, nelle fattispecie in esame, non si esaurisce dunque, rispettivamente, nella costrizione o nell’induzione: “abuso, da una parte, e costrizione o induzione, dall’altra parte…sono condotte che si integrano e si fondono tra loro. Fatta questa precisazione, le SU si preoccupano di chiarire il significato del concetto di abuso di qualità/poteri che, conformemente alle indicazioni della richiamata dottrina, viene definito come strumentalizzazione di poteri e qualità per il perseguimento di fini illeciti; come deviazione dalla funzione tipica del diritto all’uso di poteri e qualità (sicché è peraltro “riconducibile all’abuso di poteri anche l’esercizio strumentale di un’attività oggettivamente lecita e doverosa per ottenere un’indebita utilità”).
  • Oltre ai soggetti attivi (la sola concussione è limitata al pubblico ufficiale), gli elementi differenziali delle due fattispecie in esame sono rappresentati, per l’appunto, dalle condotte di ‘costrizione’ e ‘induzione’. Qui la sentenza entra nel “vero cuore del problema“, che risiede per l’appunto nella individuazione della linea di confine tra le due condotte.

Nel contesto di una fattispecie a condotte alternative, parificate sotto il profilo sanzionatorio, il criterio in questione aveva peraltro valenza per lo più teorica o limitata ai fini della commisurazione della pena. I vecchi approdi sulla distinzione tra costrizione e induzione (condotte spesso contestate cumulativamente e in modo indistinto nella prassi) mostrano oggi tutti i loro limiti e non sono idonei, secondo le SU, a tracciare il confine tra le fattispecie delittuose di cui agli artt. 317 e 319-quater c.p., ben diverse per tre fondamentali aspetti:

  1. il diverso ruolo del privato (vittima/correo);
  2. il trattamento sanzionatorio dell’agente pubblico (ben più grave nel caso della concussione);
  3. i beni giuridici diversi: solo la concussione è reato plurioffensivo che, accanto a interessi pubblicistici, presidia interessi individuali facenti capo al concusso-vittima.

Nella ricerca di un concreto criterio differenziale le SU – che muovono dall’esame del concetto di ‘costrizione’ – seguono la strada aperta da un’interpretazione conforme al principio di offensività, fondamentale canone ermeneutico per il giudice. Orbene, il dato normativo ci dice che il privato va esente da pena solo quando è ‘costretto’ alla dazione o promessa indebita; e va esente da pena proprio perché, come si è ricordato, subisce un’offesa a beni che fanno capo alla propria personaCostringere’ significa infatti obbligare taluno a compiere/non compiere una certa azione, il che è realizzabile attraverso violenza fisica (se il p.u. dispone di mezzi di contenzione/immobilizzazione dei quali abusa) o, più spesso, attraverso minaccia.

E’ proprio la minaccia, in particolare, come mostra la prassi e l’effettiva fenomenologia del reato, la modalità (implicita ma nondimeno tipica) della condotta di concussione con la quale si realizza l’evento di costrizione (l’ipotesi della concussione realizzata con violenza è “di rara attuazione”. E la minaccia si caratterizza come “forma di sopraffazione prepotente, aggressiva e intollerabile socialmente”, che incide sull’altrui “integrità psichica e libertà di autodeterminazione” .

La dottrina più recente, nel lodevole tentativo di individuare una nozione unitaria di minaccia, valida almeno tendenzialmente all’interno dell’intero ordinamento giuridico (nel diritto penale come nel diritto civile, dove la minaccia trova espressa definizione normativa nell’ambito dei vizi del consenso negoziale), ha tra l’altro e in particolate evidenziato come la prospettazione minacciosa ha sempre per oggetto un male (art. 1435 c.c.) o danno (così, espressamente, l’art. 612 c.p.) ingiusto, cioè un fatto contra ius e lesivo di interessi della vittima. Ed ha altresì sottolineato, soprattutto, come la minaccia presuppone sempre una vittima, messa con le spalle al muro, perché oggetto di un sopruso e costretta, appunto, ad agire, in assenza di una sostanziale alternativa, non per conseguire un vantaggio, ma per evitare un danno.

Proprio perché la minaccia presuppone una vittima, le SU la confinano nell’alveo della concussione, affermando che “il criterio discretivo tra il concetto di costrizione e quello di induzione…deve essere ricercato nella dicotomia minaccia-non minaccia, che è l’altro lato della medaglia rispetto alla dicotomia costrizione-induzione, evincibile dal dato normativo”. Dove non vi è vittima (induzione indebita) non vi è minaccia, perché “mai nell’ordinamento il destinatario di una minaccia, intesa in senso tecnico-giuridico, è considerato un correo.

L’induzione viene dunque anzitutto definita, in negativo, come effetto che non consegue a una minacciaIn positivo, viene riempita di caratterizzazioni modali, nel tentativo di far salvo il principio di determinatezza/precisione della legge penale, assegnando al relativo concetto “una funzione di selettività residuale rispetto al verbo ‘costringere’ presente nell’art. 317 c.p.”. Secondo le SU, in particolare, la nozione di ‘induzione’ va determinata in connessione con l’abuso di potere o qualità dell’agente pubblico e con l’elemento – ancora una volta decisivo – della punibilità del privato indotto alla dazione o promessa indebita. In particolare, per le SU “la punibilità del privato è il vero indice rivelatore del significato dell’induzione”, che va intesa come “alterazione del processo volitivo altrui, che, pur condizionato da un rapporto comunicativo non paritario, conserva, rispetto alla costrizione, più ampi margini decisionali, che l’ordinamento impone di attivare per resistere alle indebite pressioni del pubblico agente e per non concorrere con costui nella conseguente lesione di interessi” facenti capo alla p.a.”. Le “modalità della condotta induttiva“, che non devono essere evidentemente aggressive e coartanti, non possono che concretizzarsi nella persuasione, nella suggestione, nell’allusione, nel silenzio e, perfino, nell’inganno (“sempre che quest’ultimo non verta sulla doverosità della dazione o della promessa, del cui carattere indebito il privato resta perfettamente conscio; diversamente si configurerebbe il reato di truffa)”.

Tali condotte rappresentano forme di condizionamento psichico che, nel contesto della figura delittuosa di cui all’art. 319-quater c.p., sono funzionali a carpire una complicità prospettando un vantaggio indebito. Siamo al cuore della motivazione della sentenza: “è proprio il vantaggio indebito che, al pari della minaccia tipizzante la concussione assurge al rango di ‘criterio di essenza’ della fattispecie induttiva, il che giustifica…la punibilità  dell’indotto”, anche, tra l’altro, alla luce del principio di colpevolezza ex art. 27, co. 1 Cost.: ciò che si rimprovera al privato, punendolo, è di avere approfittato dell’abuso del p.u. per perseguire un proprio vantaggio ingiusto. Le SU non si sottraggono da un’esemplificazione: scongiurare una denuncia, un sequestro, un arresto legittimi, assicurarsi comunque un trattamento di favore. Breve: “l’induzione non costringe ma convince” il privato a scendere a patti con il p.u., secondo una logica assimilabile, come si è detto, a quella corruttiva.

La netta conclusione alla quale giungono le SU è dunque che danno ingiusto e indebito vantaggio “sono elementi costitutivi impliciti”, rispettivamente, delle fattispecie di cui agli artt. 317 e 319 quater c.p.

Si tratta in particolare, secondo le SU, di elementi che il giudice deve apprezzare “con approccio oggettivistico” ma senza trascurare la sfera conoscitiva e volitiva del privato. A risultare decisiva, in sede probatoria, sarà pertanto “l’indagine sulle spinte motivanti” la dazione o promessa indebita (p. 39).

Da ultimo, sposando la tesi delle sezioni unite, la Corte di Cassazione ha altresì affrontato il dettato del disposto dell’art. 360 c.p., in base al quale, se la qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo di un reato, l’esistenza di questo non è esclusa dalla cessazione di tale qualità al momento del fatto. Tale disposizione, a giudizio della Corte, pone un principio generale da impiegare in ogni caso in cui sia ravvisabile un rapporto funzionale tra la – pur cessata – qualità di pubblico ufficiale e la commissione del reato.

In sostanza rileva la Cassazione : “la norma in esame stabilisce un universale criterio di collegamento tra la specificità del bene giuridico tutelato dalle fattispecie incriminatrici e la tangibile capacità offensiva di una condotta, la cui realizzazione è resa possibile dall’attività precedentemente esercitata. L’ultrattività della qualifica personale nella sequenza temporale, impone ad ogni modo che il fatto deve seguire la perdita della qualità, non precederne l’assunzione”.

 

 

 

Pubblicato da AVVOCATO ALESSANDRO BAVARO

STUDIO LEGALE N. 0964311854

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.