IL BULLISMO E’ STALKING: CONFERMATO DALLA QUINTA SEZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Lo Stalking scolastico, apertura verso il reato della Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza 26596/18.

Le cronache degli ultimi anni raccontano di decine di ragazzi vittime di coetanei. Ragazzi deboli, insicuri, spesso derisi da compagni di classe o amici, vittime  di un branco, senza un perchè. La suprema Corte di Cassazione, intervenendo sul tema specifico, confermando la pena di due ragazzini che avevano provocato ansia ad un compagno, tanto da impedirgli di continuare gli studi, chiarisce una volta di più che “dinanzi a fatti vessatori di tale portata, pure se attuati all’interno di una scuola, si incorre negli atti persecutori previsti dall’articolo 612 bis del Codice Penale, introdotto con il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, con tutte le aggravanti del caso”.

Spesso lo stalking, gli atti persecutori, vengono erroneamente inquadrati in quelle azioni morbose compiute dall’ammiratore segreto ovvero dall’amante deluso. Tuttavia, esiste lo stalking condominiale, lavorativo e oggi, con la summenzionata sentenza, si inizia a parlare di stalking scolastico (conosciuto fino ad oggi con il nome di bullismo). Scatta pertanto il reato a carico degli studenti che, con vessazioni continue nei confronti del proprio compagno di classe, agiscono sulla sua psiche per costringerlo ad abbandonare la scuola. Non è la prima volta che la Suprema Corte si trova a dettare la linea dura sulle violenze tra i banchi di scuola.

Individuazione del reato:

prendere in giro il compagno di classe, sino a perseguitarlo, tralasciando il lasso temporale che può essere anche breve, costituisce reato. L’elemento richiesto è dunque correlato alla persona fisica, oltre che all’agente. E’ necessario creare nella vittima una condizione di ansia, di stress o di timore, oppure costringerla a modificare le proprie abitudini di vita quotidiana. Il semplice fatto di non voler più tornare a scuola o di manifestare l’intenzione di cambiare classe è il sintomo più evidente di una situazione di disagio incontrollabile che conduce all’incriminazione dei responsabili del bullismo. Secondo la Cassazione generano il reato di stalking le molestie e le aggressioni reiterate nel tempo, anche per tempi brevi, che generano nella giovane vittima un perdurante stato d’ansia e turbamento tanto da costringerlo a non andare a scuola, a cambiare corso, ovvero a manifestare paure e insicurezze.

Condanna:

L’art. 612 bis c.p. prevede pene da sei mesi a cinque anni di reclusione, con l’aumento fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore il reato di atti persecutori prevede, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Aspetto temporale:

Nello stalking rientra quindi la soggezione psicologica, la paura di subire un pregiudizio fisico o il semplice fatto di essere deriso. L’offesa, in pubblico o in presenza di pochi compagni, non fa differenza.

Anche l’elemento temporale gioca un ruolo chiave ai fini della verifica dello stalking scolastico: è vero che il reato richiede delle condotte ripetute, ma l’arco di tempo preso a riferimento può anche essere limitato (in passato la Cassazione ha ritenuto sussistente lo stalking anche per condotte ripetute nel giro di due o tre giorni, se intense e ossessive).

Elementi probatori:

circa le prove da esibire a riguardo dello stalking scolastico la Cassazione è molto rigida. Da un lato viene infatti fatto affidamento alle dichiarazioni della vittima che può essere ascoltata e soprattutto testimoniare a proprio favore. Ma è il comportamento da questa tenuto a tagliare definitivamente la testa al toro e togliere ogni incertezza in merito alle condotte vessatorie: basta il semplice fatto di aver voluto cambiare classe o scuola per dimostrare, senza mezzi termini, di aver subito un’aggressione, fisica o psicologica, comunque ripetuta e tale da configurare gli estremi del penale.

Pubblicato da AVVOCATO ALESSANDRO BAVARO

STUDIO LEGALE N. 0964311854

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