Il gratuito patrocinio nei giudizi penali (PDF PROTOCOLLO STANDARDIZZATO CNF)

Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta in ogni stato e grado del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e incidentali connesse.
Occorre presentare una autonoma richiesta di ammissione:
– nella fase di esecuzione della pena;
– nel procedimento di revisione;
– nei processi di revoca e opposizione di terzo;
– nei processi per l’applicazione di misure di sicurezza e prevenzione e in quelli di competenza del magistrato di sorveglianza.

Il beneficio è escluso:
– nei procedimenti penali per reati di evasione di imposte;
– se il richiedente è assistito da più di un difensore;
– per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa o connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti.

Condizioni per l’ammissione.
il primo requisito da osservare concerne la situazione reddituale. il reddito annuo imponibile, risultate dall’ultima dichiarazione, non deve essere superiore a euro 11.528,41 . In caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi annui di ciascun componente il nucleo;  il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.


Categorie ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
– i cittadini italiani;
– gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
– l’indagato, imputato, condannato, l’offeso dal reato e il danneggiato che intendano costituirsi parte civile e che intendano esercitare azione civile per il risarcimento del danno o restituzione derivanti dal reato; – il responsabile civile o chi è civilmente obbligato all’ammenda.

Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La domanda di ammissione si presenta presso l’ufficio dell’Autorità Giudiziaria davanti al quale pende il processo e quindi:
– alla cancelleria del Gip se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
– alla cancelleria del giudice che procede;
-alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento in caso di impugnazione presso la Corte di Cassazione;

Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata personalmente al direttore dell’istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede;

Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata personalmente ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede;


Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all’estero) dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione;


Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).

Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda?
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica l’ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:
– può dichiarare l’istanza inammissibile;
– può accogliere l’istanza;
– può respingere l’istanza.

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all’interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al beneficio sono trasmesse all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa produce l’accoglimento dell’istanza?
L’interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell’Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

Cosa si può fare se la domanda viene rigettata?
Contro il provvedimento di rigetto, l’interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all’Ufficio delle Entrate. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all’interessato e all’Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.

IN ALLEGATO PROTOCOLLO STANDARDIZZATO PER LA LIQUIDAZIONE.

Pubblicato da AVVOCATO ALESSANDRO BAVARO

STUDIO LEGALE N. 0964311854

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