LA REMISSIONE DEL DEBITO CON LA GIUSTIZIA. Fac-simile in allegato.

Richiesta di remissione del debito per le spese processuali e relative al mantenimento dell’internato. Come chiedere la domanda, procedura camerale e fac-simile.

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La persona condannata che si trova in disagiate condizioni economiche dimostrabili, ha la possibilità di ricorrere all’istituto della remissione del debito con lo Stato, chiedendo dunque l’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del mantenimento in carcere.

Occorre specificare che rientrano nella richiesta di remissione del debito solo le summenzionate spese a carico del detenuto, mentre sono da escludere le pene pecuniarie e/o i debiti di altro genere.

La domanda di remissione deve essere presentata in carta semplice (senza alcuna spesa di marche da bollo), direttamente dall’interessato ovvero dai congiunti nonché dal consiglio di disciplina ove ancora sia ristretto. La domanda è indirizzata al magistrato di sorveglianza giurisdizionale, dunque riferito o al ruolo ove egli è ristretto (se ancora detenuto), ovvero nel luogo di residenza se la richiesta perviene in seguito a scarcerazione. La procedura prevede una udienza camerale per cui è sempre consigliabile rivolgersi ad un avvocato con la procura speciale di parteciparvi ed insistere nell’accoglimento per le argomentazioni relative il reddito personale dimostrato.

Indicazioni per l’istanza:

  • indicare generalità e indirizzo di chi chiede la remissione del debito;
  • indicare con precisione le sentenze per le quali si chiede il beneficio (numero, data, tipo di sentenza, autorità giudiziaria che l’ha emessa) e possibilmente allegarne fotocopia: la mancanza o l’imprecisione di tali riferimenti può essere causa di inammissibilità della domanda;
  • specificare dove è stata scontata la pena (istituti e periodi) e, se si sono già effettuati dei pagamenti per spese giudiziarie o per spese di mantenimento in carcere, allegare copia delle ricevute;
  •  spiegare brevemente il motivo per cui ci si trova in disagiate condizioni economiche (mancanza di lavoro, problemi di salute, ecc.) e allegare la relativa documentazione (modello “Cud” di dichiarazione dei redditi, certificato di disoccupazione o di mobilità, libretto del lavoro, certificati sanitari, e quant’altro ritenuto utile);
  •  dichiarare di aver tenuto una condotta regolare sia durante la detenzione sia, successivamente alla commissione del reato, in libertà (e possibilmente allegare attestazioni o testimonianze in merito).

Per una rapida e corretta istruttoria è dunque fondamentale allegare tutta la documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato e quanto richiesto. La documentazione renderà più agevoli i controlli che l’Ufficio di sorveglianza compirà in ogni caso attraverso le Forze dell’ordine e in particolare la Guardia di Finanza (vedi, in proposito l’Ordine di servizio del presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia, n. 2-2012, del 2-7-2012), le banche dati del Ministero della giustizia, quelle del Ministero dell’economia e delle finanze, le direzioni degli istituti di pena, gli operatori socio-sanitari.

La decisione sulla remissione del debito è presa dal magistrato di sorveglianza dopo aver esaminato gli atti e sentito le parti (l’interessato e/o il suo avvocato e il Pubblico ministero) in udienza camerale.

Normativa di riferimento:

  • art. 6 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico in materia di spese di giustizia”, che ha sostituito l’art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”,
  • art. 106 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario”

FAC-SIMILE ISTANZA DI REMISSIONE DEL DEBITO IN ALLEGATO.

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Pubblicato da AVVOCATO ALESSANDRO BAVARO

STUDIO LEGALE N. 0964311854

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