LA REVISIONE DEL GIUDICATO

La revisione è il principale mezzo straordinario di impugnazione, disciplinato agli artt. 629 e ss. c.p.p. (una forma particolare di revisione è prevista all’art. 16 septies D.l. n. 8/1991, in tema di collaboratori di giustizia), con cui si può incidere, sostanzialmente e tassativamente, sull’irrevocabilità del giudicato penale.

  • PRESUPPOSTO DELLA RICHIESTA: Il presupposto per poter trattare dell’istituto della revisione del giudicato penale è qualificare quest’ultimo. Di giudicato penale, suscettibile di revisione, si deve parlare in relazione alla sentenza di condanna, di applicazione pena (ipotesi inserita espressamente dall’art. 3, L. n. 134/2003), o al decreto penale di condanna, non più impugnabili con mezzo ordinario.
  • LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA:  a) il condannato; b)un prossimo congiunto ex art. 307 comma 4 c.p. del condannato;c) il tutore del condannato; d) l’erede o il prossimo congiunto del condannato deceduto; e) il Procuratore generale della Corte d’appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di merito poi passata in giudicato.

In caso di morte del condannato dopo che la richiesta di revisione è già stata presentata, il giudizio è proseguito da un curatore nominato dal Presidente della Corte d’appello.

  • GIUDICE COMPETENTE: Il giudice competente a decidere è la Corte d’appello individuata sulla base dell’art. 11 c.p.p. rispetto a quella corrispondente al distretto comprendente il giudice che ha emesso la sentenza di merito poi passata in giudicato.  

In particolare la tabella di riferimento prevede i seguenti abbinamenti dei distretti:

Roma – PerugiaPerugia – Firenze; Firenze – Genova; Genova – Torino; Torino – Milano; Milano – Brescia;

Brescia – Venezia; Venezia – Trento; Trento – Trieste; Trieste – Bologna; Bologna – Ancona;

Ancona – L’Aquila; L’Aquila – Campobasso; Campobasso – Bari; Bari – Lecce; Lecce – Potenza;

Potenza – Catanzaro; Cagliari – Roma; Palermo – Caltanissetta; Caltanissetta – Catania;

Catania – Messina; Messina – Reggio C.; Reggio C. – Catanzaro; Catanzaro – Salerno;

Salerno – Napoli; Napoli – Roma.

  • RICHIESTA: La richiesta di revisione è proposta personalmente o a mezzo di procuratore speciale ex art. 122 c.p.p. L’istanza deve indicare specificatamente le ragioni e le prove che la giustificano, ed essere presentata unitamente ad eventuali atti e documenti. La revisione può essere richiesta esclusivamente:a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale.

    Non possono farsi rientrare nella nozione di altra sentenza penale irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., il provvedimento di archiviazione (Cfr. Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 39191/2014), o la sentenza di patteggiamento (Cfr. Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 34443/2015). Non è presupposto di revisione la diversa interpetrazione della norma penale in altra pronuncia (Cfr. Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 19586/2010). L’inconciliabilità de qua non deve essere intesa come contraddittorietà logica tra le valutazioni delle decisioni in raffronto, bensì quale oggettiva incompatibilità tra i fatti fondanti le predette pronunce (Cfr. Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 8419/2016).

    b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall’art. 3 c.p.p., ovvero una delle questioni previste dall’art. 479 c.p.p.

    È possibile la revisione in caso di condanna avente come presupposto lo status di fallito poi venuto meno con pronuncia giudiziale (Cfr. Cass. Pen., SS. UU., sentenza n. 19601/2008).

    c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631 c.p.p.

    Per prove nuove devono intendersi non solo le prove sopravvenute e quelle scoperte successivamente, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio oppure acquisite, ma non valutate, purché non dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e ciò indipendentemente dal fatto che l’omessa conoscenza sia imputabile a comportamento processuale negligente o doloso del condannato (Cfr. Cass. Pen., SS. UU., sentenza n. 624/2002). Tale ipotesi è applicabile anche per la revisione delle sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato (Cfr. Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 18765/2018).

    d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio, o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

    È necessaria una pronuncia passata in giudicato che attesti il reato in contrasto con il giudicato di condanna; il giudice della revisione può accertare in via incidentale tale condizione solamente nel caso in cui, in via principale, ciò non sia stato possibile per una causa estintiva (Cfr. Cass., Sez. V, sentenza n. 40169/2009). La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113/2011, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo”La richiesta di revisione ex art. 630 lettere a), b), c), d) c.p.p. deve tendere ad ottenere una pronuncia assolutoria ai sensi degli artt. 529, 530, 531 c.p.p., anche nelle ipotesi di ragionevole dubbio ispirate al principio in dubio pro reo (Cfr. Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 14255/2013). In caso di patteggiamento il parametro di riferimento deve essere solo il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Cfr. Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 34443/2015). L’ipotesi di revisione introdotta da C. Cost. sentenza n. 113/2011, invece, è teleologicamente orientata alla riapertura del processo penale (come “parallelamente” anche per l’istituto “modificato” di cui all’art. 629 bis c.p.p.), legata ad una decisione definitiva della Corte EDU indicante la non equità convenzionale della pronuncia interna, mantenendosi come unico limite per la decisione finale il divieto di reformatio in peius. Il principio immanente, ricavabile dalle finalità ut supra, è quello del favor rei, anche nel suo corollario del favor innocentiae, motivo per il quale non è permessa, comunque, una revisione contra reum.

  • AMMISSIBILITA’ DELLA RICHIESTA: Quando la richiesta di revisione è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629, 630 c.p.p., o senza l’osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633, 641 c.p.p., ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte d’appello competente, anche d’ufficio (rectius de plano), dichiara con ordinanza l’inammissibilità. La valutazione sull’ammissibilità dell’istanza, oltre al profilo dell’osservanza dei presupposti di legge, concerne il giudizio sulla non manifesta infondatezza degli elementi addotti, incidente i caratteri di novità, congruenza e affidabilità degli elementi de quibus (Cfr. Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 6186/1996). In puncto non esiste un onere di richiesta di parere preventivo al Procuratore generale da parte della Corte d’appello, ma qualora ciò sia irritualmente acquisito, a pena di nullità deve essere comunicata la risposta al richiedente privato; questo al fine di instaurare un corretto contraddittorio (Cfr. Cass. Pen., SS. UU., sentenza n. 15189/2012). Nulla esclude l’adozione della declaratoria de qua, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio di revisione, una volta che questo sia stato disposto (Cfr. Cass. Pen., SS. UU., sentenza n. 624/2002). L’ordinanza d’inammissibilità è notificata al condannato e al richiedente, i quali possono ricorrere per Cassazione. In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di Cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra Corte d’appello individuata secondo i criteri di cui all’art. 11 c.p.p. Il soggetto parte civile nel giudizio a quo, prima del nuovo giudizio di revisione non ha veste di parte processuale, venuta meno con il passaggio in giudicato della sentenza, e di conseguenza può contestare l’ammissibilità della relativa richiesta solo dopo introdotta la fase del dibattimento (Cfr. Cass. Pen., SS. UU., sentenza n. 624/2002).
  • GIUDIZIO: Il giudizio vero e proprio, instaurato a seguito del decreto di citazione del Presidente della Corte d’appello competente, è disciplinato dalle norme relative agli atti preliminari e al dibattimento di primo grado, richiamate in quanto applicabili (per un’ampia disamina in chiave applicativa di tale clausola di compatibilità si veda MARCHETTI); presupposto dell’instaurazione è la non ritenuta inammissibilità della domanda.La natura del mezzo d’impugnazione de quo non consente alla Corte d’appello di esorbitare i limiti di accertamento e assunzione di prove legati alle ragioni della richiesta. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli artt. 525, 526, 527, 528 c.p.p. In caso d’accoglimento, abbiamo la revoca del provvedimento oggetto di revisione, con pronuncia di sentenza di proscioglimento, oppure, nel solo caso ex C. Cost. sentenza n. 113 del 2011, alternativamente di proscioglimento, confermativa, o (solo) maggiormente favorevole.La sentenza di revisione è ricorribile per Cassazione.

    L’ordinanza d’inammissibilità, o la sentenza che rigetta la richiesta di revisione, non pregiudicano il diritto di presentare ulteriori istanze, purché innovative, ma comportano la condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie lato sensu.

    La Corte d’appello, in caso di proscioglimento, ordina la restituzione delle somme pagate e dei beni confiscati ex art. 639 c.p.p. Diverso è il procedimento di riparazione dell’errore giudiziario che segue la disciplina di cui agli artt. 643 e ss. c.p.p.

Pubblicato da AVVOCATO ALESSANDRO BAVARO

STUDIO LEGALE N. 0964311854

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