ASPETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DEL NUOVO ART. 131-BIS C.P.,
L’istituto dell’esclusione per particolare tenuità del fatto è stato introdotto con il D.lgs 28/2015, in vigore dal 2 aprile dello stesso anno, inserendosi nel complesso e delicato ambito di interventi normativi di revisione all’attuale sistema sanzionatorio. la logica dell’istituto introdotto, da voce a quella necessità costituzionale, democratica e garantista, di attuazione del principio dell’ultima ratio, che dunque richiede una risposta sanzionatoria per quei soli fatti che si rendono meritevoli di punizione in concreto, richiamando dunque il concetto di offensività ed effettiva messa in pericolo dell’interesse protetto.
La valutazione circa la non punibilità del fatto-reato per la sua particolare tenuità è rimessa al giudice che, esercitando la propria discrezionalità all’interno dei parametri fissati dal legislatore, dovrà verificare se l’offesa possa considerarsi particolarmente tenue e se il comportamento non sia abituale. Tale valutazione è destinata al solo giudice ordinario, con conseguente esclusione dell’applicabilità dell’istituto nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace (cfr. Cass. n. 31920/2015), e può essere effettuata anche in relazione al delitto tentato quando sia desumibile la minima rilevanza del danno per l’ipotesi in cui il delitto avesse raggiunto il compimento.
Secondo quanto cristallizzato dalla Corte di Cassazione in relazione al criterio della particolare tenuità dell’offesa, non può darsi un’offesa tenue o grave in senso lato bensì deve aversi riguardo alla concreta estrinsecazione del reato, poiché “l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile a qualsiasi reato che rientri nell’ambito della previsione astratta della norma, comprese le fattispecie caratterizzate da soglie quantitative minime per indicare la rilevanza del fatto o determinare la gravità dell’offesa del bene giuridico” (Cass. n. 13681/2016).
La particolare tenuità dell’offesa, più specificamente, è desumibile da elementi oggettivi e soggettivi quali:
- la natura, la specie, i mezzi, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione(art. 133 c. 1 n. 1 c.p.);
- l’esiguità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato (art. 133 c. 1 n. 2 c.p.);
- l’intensità del dolo o il grado della colpa (art. 133 c. 1 n. 3 c.p.).
Il fatto deve ritenersi esterno dall’alveo normativo della particolare tenuità quando l’offesa non è particolarmente tenue, quando l’autore del reato ha agito per motivi abietti o futili, ovvero con crudeltà nei confronti di persone o animali, oppure adoperando sevizie, o approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima tenuto conto della sua età, e ancora cagionato la morte o le lesioni personali gravissime ancorché quali conseguenze non volute (art. 131-bis c. 2 c.p.). Non è possibile invocare la particolare tenuità, quindi, in caso di omicidio colposo, lesioni colpose gravissime e in genere ogni altro delitto doloso cui conseguano morte o lesioni ex art. 586 c.p.
In relazione alla non abitualità della condotta, il requisito appare certamente non soddisfatto in ipotesi di delinquenza abituale, professionale o per tendenza dell’autore, o quando questi abbia commesso più reati della stessa indole, come nel caso in cui sia dichiarato recidivo reiterato e specifico. A tal proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di delimitare l’ambito di operatività della norma rispetto al reato permanente e al concorso formale di reati. In particolare, distinguendo l’ipotesi del reato permanente da quella del reato continuato, con sentenza n. 47039/2015 la Corte di Cassazione ha ritenuto la condotta abituale solo per la continuazione; di conseguenza, la condotta persistente, caratterizzata dalla protrazione nel tempo dell’offesa al bene giuridico protetto, non è di per sé ostativa alla concessione del beneficio qualora sia soddisfatto il criterio della particolare tenuità dell’offesa, nella consapevolezza che la sussistenza ne risulterà tanto più difficilmente rilevabile quanto più tardi sia cessata la stessa permanenza. Nella medesima pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che la preclusione dell’abitualità del comportamento non opera nel concorso formale di reati, caratterizzato da una unicità di azione od omissione, che in quanto tale si pone in termini strutturalmente antitetici rispetto alla nozione di “condotte plurime, abituali e reiterate”, mentre potrebbe rilevare rispetto ai “reati della stessa indole”.
Processualmente è previsto che la declaratoria di esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto, possa essere pronunciata prima dell’inizio dell’esercizio dell’azione penale, dunque ottenendo l’archiviazione con la predetta motivazione, ovvero durante la celebrazione del processo di merito, dunque nella fase decisoria.
Massime di Cassazione:
- Cass. n. 38488/2016: In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, non rilevano le soglie di punibilità previste per gli altri reati dal D.Lgs. n. 74 del 2000, ma, trattandosi di un reato di pericolo, occorre valutare la condotta in base ai criteri generali dettati dall’art. 131-bis cod. pen., con particolare riferimento alla sua reiterazione negli anni di imposta e alla messa in pericolo del bene protetto.
- Cass. n. 40699/2016: La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., è applicabile anche nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, atteso che, si tratta di una disciplina diversa e più favorevole di quella prevista dall’art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
- Cass. n. 45996/2016: Nel procedimento innanzi al giudice di pace non trova applicazione la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen., prevista esclusivamente per il procedimento davanti al giudice ordinario.
- Cass. n. 4852/2017: In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, quale prevista dall’art. 131 bis c.p., l’elemento ostativo costituito dalla commissione di più reati della stessa indole può essere ravvisato anche quando trattisi di reati avvinti dal vincolo della continuazione e presi in considerazione, come tali, nell’ambito del medesimo procedimento penale.
- Cass. n. 6664/2017: L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art.131-bis cod.pen. non può essere dichiarata con riferimento al reato di abusivo esercizio di una professione, in quanto tale delitto presuppone una condotta che, in quanto connotata da ripetitività, continuità o, comunque, dalla pluralità degli atti tipici, è di per sé ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità.
- Cass. n. 23419/2017: La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di ricettazione anche nel caso in cui sia riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, di cui al secondo comma dell’art. 648 c.p. (Fattispecie in tema di ricettazione di un motociclo).
- Cass. n. 35590/2017: Non osta all’applicazione della causa di non punibilità costituita dalla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) l’avvenuta commissione, da parte dell’imputato, di più reati, quando essa si sia collocata in un unico contesto spazio temporale sì da risultare frutto di un’unica volizione.