MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA: DURATA DEL SEQUESTRO PENALE E RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE

 

Gli aspetti giuridici del sequestro e la restituzione delle cose sequestrate.

Il termine “sequestro” indica un vincolo posto dal magistrato alla libera disponibilità di cose pertinenti al reato. Il sequestro viene diposto dall’autorità giudiziaria con decreto motivato, procedendo d’ufficio ovvero su richiesta di eventuali soggetti, siano essi pg o anche  la persona offesa dal reato querelante. Nel nostro ordinamento processuale penalistico esistono tre distinte tipologie di sequestro:

  • probatorio;
  • preventivo;
  • conservativo.

Oggi ci concentreremo sul sequestro probatorio, avente per oggetto il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, dunque necessarie per la ricostruzione delle circostanze e l’accertamento dei fatti, nel procedimento penale. In particolare. Orbene, durante il corso di ogni procedimento penale, se la necessità di tenere vincolate le cose sottoposte a sequestro viene meno, poiché il provvedimento autoritativo emesso non è più utile ai fini investigativi, l’avente diritto può ottenere la restituzione dei beni sequestrati, anche prima della pronuncia della sentenza.

Dalla norma contenuta nell’articolo 262 c.p.p. è prescritto che l’autorità giudiziaria procedente dispone la restituzione delle res , cose sequestrate già assoggettate a sequestro penale, o in corso di processo, qualora le stesse non presentano più alcuna utilità probatoria e, quindi, se non è necessario mantenerle ancora sotto vincolo. Infatti, il testo legislativo dell’articolo 262 del codice di procedura penale al suo primo comma stabilisce quanto segue : “ Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l’autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione”.

Successivamente, nel proseguo dell’articolo 262 c.p.p., il legislatore stabilisce al secondo comma che: “ Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all’ imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell’articolo 316.”

Inoltre, in riferimento a questo specifico comma, è stato affermato dalla Suprema Corte che : “Il giudice non può trasformare il sequestro probatorio in sequestro conservativo a garanzie del pagamento delle spese di giustizia senza una richiesta del pubblico ministero, espressamente prevista dall’art. 262, comma secondo, c.p.p. ”. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 04 novembre 1999, n. 3225).

Di fondamentale importanza appare essere Il comma 3 dell’articolo 262 c.p.p., nel cui il legislatore dispone che : “ Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell’articolo 321”. Seppur risalente nel tempo, la sentenza della Cassazione penale, sezione VI, 17 ottobre 1992, n. 9965, risulta essere molto interessante ed utile per una corretta applicazione della norma in commento. A tal proposito, il principio di diritto elaborato dagli ermellini nella sentenza di cui sopra, stabilisce che : “E’ legittimo il mantenimento del sequestro a fini preventivi, a norma dell’art. 262 comma terzo c.p.p., in relazione all’art. 321 stesso codice, qualora vi sia pericolo che la libera disponibilità dell’ opera abusiva pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso”. In particolare, nel caso di specie relativo al rigetto del ricorso il Giudice per le indagini preliminari nell’applicare la pena sull’accordo delle parti per violazione di sigilli e contravvenzioni edilizie, aveva ordinato la demolizione dell’opera abusiva e disposto ex art. 262 c.p.p. il mantenimento del sequestro del manufatto a fini preventivi.

Sempre su quest’ultimo punto, osservo come il mantenimento del sequestro probatorio ai fini preventivi (art. 262, comma 3, c.p.p.) non può essere disposto dal giudice ex officio ma necessita della richiesta del pubblico ministero, espressamente contemplata per l’apposizione del vincolo cautelare dall’art. 321 c.p.p. (Cassazione penale, sezione II, sentenza 24 giugno 1999, n. 3053).

L’art. 2, comma 612, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha inserito un ulteriore comma per l’articolo 262 c.p.p. che è il 3- bis. Pertanto, la finalità relativa all’introduzione di questo ulteriore comma è da ricercarsi proprio nella necessità per lo Stato di non disperdere le somme di denaro sequestrate, ma di incamerarle per erogare ulteriore servizi pubblici ai cittadini a condizione che nessuno le reclami. In sostanza, con il comma 3bis è stata prevista dal legislatore una ulteriore ipotesi in cui non si fa luogo alla restituzione delle somme di denaro sequestrate di cui non sia stata disposta la confisca, le quali, se non ne sia stata reclamata la restituzione da parte dell’avente diritto entro cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, vengono devolute allo Stato per poter essere utilmente utilizzate ai propri specifici fini.

Orbene, il testo di questo ulteriore comma introdotto dal legislatore da circa un decennio è il seguente: “3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato.”

L’ultimo comma dell’articolo preso in esame afferma che : “ Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca”. Si deve precisare, altresì, che la restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata ed esercitata in favore di colui che vanti su di essa una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo “ Ius possidenti “. (in tal senso Cassazione penale, sezione I, sentenza 25 giugno 2009, n. 26475)

La restituzione, dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione, delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, ai sensi dell’art. 262, comma quarto, c.p., postula che venga fornita dall’interessato la prova positiva dello jus possidenti che, nel caso si tratti di danaro versato su di un conto corrente bancario, non può essere costituita dalla mera intestazione formale del conto medesimo, ma richiede la verifica che il danaro sia effettivamente appartenente all’intestatario. (Cassazione penale, sezione I, sentenza 14 gennaio 2005, n. 621)

In altra situazione giuridica relativa all’istituto in commento gli ermellini hanno, invece, statuito che : “ Per l’accoglimento della domanda di restituzione delle cose sequestrate, avanzata dal possessore prosciolto, nel caso in cui manchi la prova dell’altruità delle cose e non vi siano state domande di restituzione da parte di altri soggetti, non occorre la prova positiva dello ius possidenti in capo al richiedente, ma è sufficiente il favor possessionis” (Cassazione penale, sezione II, sentenza 18 luglio 2005, n. 26462).

Inoltre, è il giudice dell’esecuzione, nell’ambito del procedimento preordinato alla restituzione delle cose sequestrate (artt. 262 e 263 c.p.p.), che ha il potere di accertare la titolarità delle stesse prima di disporne la restituzione. Il predetto potere compete al giudice penale anche nel caso in cui non vi sia controversia sulla proprietà della cosa; né determina alcuna presunzione sulla titolarità della cosa l’appartenenza del luogo in cui il sequestro è avvenuto.

Devesi dunque ritenere, che il giudice penale, in caso di dubbio sulla appartenenza delle cose in sequestro, abbia senz’altro il potere di svolgere tutte le indagini indispensabili per superare ogni incertezza, dopo di che possa, una volta individuato l’avente diritto, ordinare la restituzione in favore del medesimo.

E’ stato stabilito dalla Cassazione penale, sezione III, sentenza 30 gennaio 2008, n. 4746 che: “In caso di dissequestro di un bene oggetto di un contratto di leasing già sottoposto a sequestro preventivo, l’avente interesse alla restituzione non è il proprietario concedente bensì l’utilizzatore in quanto soggetto che assume i rischi connessi al deterioramento del bene, non dovuto all’uso, e alla perdita della res”.

Sii può dunque affermare come principio generale che , venuto meno il titolo giuridico per il quale il sequestro è stato disposto, il bene sequestrato deve essere restituito all’avente diritto.

Viene in risalto il dispositivo normativo previsto dall’articolo 262 c.p.p.; la finalità probatoria del sequestro giustifica proprio la previsione, da parte della suddetta norma, di una durata temporale del vincolo. Orbene, la cosa va restituita all’avente diritto allorquando il sequestro non ha più ragione di sussistere.

  • L’avvenuta restituzione del bene sequestrato rende inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, la richiesta di riesame del sequestro probatorio e l’eventuale successivo ricorso per cassazione. Infatti, con la restituzione della documentazione sequestrata, anche se accompagnata dall’estrazione di copia della stessa, il provvedimento limitativo del diritto sulla cosa si è già esaurito, e l’interessato non ha più alcuna ragione specifica per attivare o coltivare la procedura incidentale, funzionale esclusivamente a rimuovere le misure restrittive per le quali non sussistono i requisiti richiesti dalla legge. (Cassazione penale, sezioni unite, sentenza 07 maggio 2008, n. 18253)
  • In tema di sequestro probatorio, la verifica del perdurare della necessità di mantenere il vincolo sulla cosa è consentita solo al giudice di merito; ne consegue che è esclusa la possibilità di controllo in sede di legittimità, a meno che l’assetto dimostrativo del provvedimento non travalichi nell’arbitrarietà. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 11 gennaio 2001, n. 3004
  • La competenza a disporre la restituzione delle cose sequestrate è attribuita dall’art. 263, primo comma, c.p.p. al giudice, tranne che per la fase delle indagini preliminari durante le quali solamente è prevista in via eccezionale la competenza del P.M. Infatti, nel corso del processo la restituzione è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla appartenenza delle cose sequestrate.

Pubblicato da AVVOCATO ALESSANDRO BAVARO

STUDIO LEGALE N. 0964311854

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