PER LA CASSAZIONE IL MAGISTRATO PUO’ ESSERE OFFESO MA NON CALUNNIATO

Il diritto di critica nell’esercizio del diritto di difesa. La causa di non punibilità di cui all’art. 598 codice penale.

l’art 598 del codice penale espressamente recita:

<<Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinnanzi all’ Autorità giudiziaria, ovvero dinnanzi a un’autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo. Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza. >>

Nelle aule di Giustizia italiane siamo abituati veramente al peggio, può accadere di tutto! Basta pensare ad una vicenda particolare di un avvocato insoddisfatto dell’esito del processo che, lasciandosi andare ad azioni di critica nei riguardi del Magistrato, si è visto processare per il reato di diffamazione, con condanna sia in primo che in secondo grado, avendo indirizzato plurimi scritti al Consiglio Superiore della Magistratura, all’ Associazione Nazionale Magistrati e al Tribunale, accusando il PM di aver abusato delle sue funzioni, svolte peraltro con negligenza, al fine di danneggiare l’imputato.

Nello specifico l’avvocato aveva fatto riferimento ad una querela presentata dalla moglie, assistita del medesimo, in relazione ad abusi edilizi consistenti nella realizzazione di opere su un lotto destinato a verde attrezzato e quindi non edificabile, contiguo a quello di proprietà della querelante. Il silenzio serbato dal PM a fronte delle numerose denunce presentate avrebbe indispettito l’avvocato che avrebbe evidenziato un intento persecutorio del giudice unito anche ad una condotta faziosa, irresponsabile ed incapace.

Per l’avvocato si sarebbe trattato soltanto di legittime manifestazioni di pensiero consistenti in alcune critiche all’operato del giudice sollevate a fronte dei gravi danni subiti dalla sua assistita.

Con sentenza n47505, depositata in data 18 ottobre 2018, La CortediCassazione, Quinta Sezione Penale, non ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato in quanto ha ritenuto le affermazioni gravemente offensive della reputazione della persona offesa, in quanto estranee ad ogni limite di continenza. La Suprema Corte di Cassazione ha ovviamente richiamato l’art. 598 del codice penale, specificando che la  non punibilità per le offese inerenti ai fatti di causa contenute in scritti e discorsi pronunciati davanti all’ Autorità richiede una verifica del diritto di critica, che deve contenersi in usi di termini riconducibili ad espressioni ordinarie e non di per se diffamatorie.

La giustificazione prevista dal codice penale non si applica dunque ad espressioni calunniatrici, limitandosi a dichiarare la non punibilità esclusivamente per le offese al magistrato poste in correlazione con l’esercizio del diritto di difesa.

 

 

 

 

 

Pubblicato da AVVOCATO ALESSANDRO BAVARO

STUDIO LEGALE N. 0964311854

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