istanza di riabilitazione (link contenente modulo per richiesta di riabilitazione).
L’ordinamento giuridico italiano ha previsto l’istituto della riabilitazione per consentire alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l’estinzione degli effetti penali della condanna, e delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici), salvo tuttavia che la legge disponga diversamente: la persona riacquista così le capacità eventualmente perdute.
L’art. 178 c.p. recita: «La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti ».
Chi può proporre domanda?
Posso fare richiesta di riabilitazione tutti coloro che sono stati condannati in via definitiva e che abbiano manifestato una sincera redenzione durante l’esecuzione della pena, personalmente, ovvero tramite difensore munito di procura speciale (ipotesi maggiormente consigliata).
Condizioni per la domanda:
Il nostro codice penale prevede, all’art 179, alcune condizioni affinchè si possa legittimamente richiedere la riabilitazione, così espresse:
- Deve essere trascorso un certo lasso temporale da quando la pena sia stata eseguita, cioè da quando il condannato ha finito di scontare la sua pena, o la pena si sia estinta in altro modo, cioè è stata pagata la multa o l’ammenda. Il lasso temporale è di:
- 3 anni (riguarda la maggioranza dei casi);
- 8 anni, riguardando il caso di condannato recidivo;
- 10 anni, riguardo il caso in cui il condannato sia dichiarato delinquente abituale.
- Il soggetto abbia sempre tenuto una buona condotta, cioè abbia avuto un comportamento conforme alle norme di convivenza sociale e non sia incorso in nuove denunce;
- Il soggetto abbia riparato il danno mediante risarcimento e/o mediante restituzioni o ancora si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per eliminare o quantomeno ridurre le conseguenze dannose o pericolose del reato;
- Il soggetto non deve essere stato sottoposto a misure di sicurezza (ad esempio, la libertà vigilata), salvo il caso di espulsione dello straniero dallo stato.
- Le spese di giustizia devono essere state saldate.
Se il richiedente abbia fruito della sospensione condizionale della pena, cioè non abbia scontato la sua pena in carcere perché appunto sospesa, il termine inizia a decorrere dal giorno stesso in cui la sentenza sia passata in giudicato, cioè non sia più modificabile. Ai fini della concessione della riabilitazione penale è rilevante che l’interessato abbia fatto qualunque cosa per risarcire il danno e che non ci sia riuscito per causa a lui non imputabile. Il danno, infatti, deve essere risarcito anche se il danneggiato non si sia costituito parte civile nel processo penale o non abbia proposto la relativa domanda in sede civile. E questo comportamento è sintomatico del sincero pentimento dell’interessato. Laddove, invece, non dovesse riuscire ad adempiere le sue obbligazioni per causa a lui non imputabile, dovrà fornire prova di questa causa maggiore: ad esempio, dovrà provare di versare in gravi condizioni economiche che non gli consentono di far fronte a quella spesa.
Richiesta di riabilitazione:
La domanda di riabilitazione penale deve essere presentata innanzi al Tribunale di sorveglianza del distretto di Corte d’Appello in cui ha residenza l’interessato (art. 683 c.p.p.). L’istanza può essere presentata personalmente o mediante – e questa è la strada consigliata -l’assistenza di un legale. Dopo che la richiesta è stata presentata e sono stati acquisiti d’ufficio tutti i documenti utili alla procedura, viene fissata un’udienza di trattazione. La procedura si conclude con un’ordinanza che potrà essere di:
- Rigetto: il giudice respinge la richiesta.
- Accoglimento: il giudice accoglie la richiesta e concede la riabilitazione penale.
Una volta concessa, la riabilitazione viene annotata sul certificato penale ad opera della cancelleria del giudice che l’ha emessa.
In caso di rigetto la domanda può essere riproposta due anni dopo l’ordinanza di rigetto.
La richiesta di riabilitazione penale non è gravata da alcun costo: non vi sono bolli, diritti o altre spese, salvo quella del legale. Il richiedente, peraltro, potrà avvalersi del patrocinio a spese dello stato, cioè lui non dovrà pagare alcunché all’avvocato, purché abbia un reddito inferiore a € 11528,41 e possegga gli altri requisiti di legge.
Revoca della riabilitazione:
Una volta concessa la riabilitazione può essere revocata se il soggetto dovesse commettere, nei successivi 7 anni, un delitto per cui è prevista la pena della reclusione non inferiore a 2 anni o una pena superiore (art. 180 c.p.).
Casi di riabilitazione automatica:
Esistono delle ipotesi in cui non vi è bisogno di presentare la specifica richiesta di riabilitazione penale in quanto l’effetto è automatico. Le ipotesi in questione sono due:
– Patteggiamento
– Decreto penale di condanna
In tali casi l’effetto della riabilitazione penale opera automaticamente e non c’è bisogno, dunque, di presentare l’apposita richiesta.
Basti pensare che rientra tra i vantaggi che il legislatore riconosce a tutti coloro che scelgono il rito speciale del patteggiamento in luogo di quello ordinario. Sono previsti, infatti, i benefici della non applicabilità delle pene accessorie e delle misure di sicurezza nonché l’estinzione del reato qualora il soggetto tenga un comportamento integerrimo, cioè non commetta un delitto o una contravvenzione nei successivi 5 anni (delitto) o 2 anni (contravvenzione) (art. 445 c.p.p.).