RIFORMA DELLE INTERCETTAZIONI: D.Lgs 29/12/2017 n. 216, G.U. 11/01/2018 in allegato

Il decreto, recante “Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103“, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio scorso. (testo completo in allegato)

D.Lgs 216.2017

La riforma summenzionata ha confermato il ruolo delle intercettazioni come fondamentale strumento d’indagine, mirando perlopiù a creare il giusto equilibrio tra la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e il diritto all’informazione.

Sovente risultano le intercettazioni superflue e irrilevanti presenti nei processi penali italiani, che spesso mettono alla luce dei dati riservati dell’indagato, malgrado essi non siano utili ai fini delle indagini ne per scopi difensivi. Tradimenti, rapporti omosessuali celati, tutti dati superflui sotto qualsivoglia profilo fattuale e giuridico. Il decreto summenzionato ha voluto rivoluzionare tale aspetto, stabilendo ex ante che ogni intercettazione debba essere rendicontata al Pubblico Ministero procedente, il quale in segretezza decide di escludere determinati argomenti ritenuti appunto superflui. Sul punto però non sono mancati i disaccordi da parte di molteplici avvocati i quali ritengono tale applicazione, per quanto giustificativa e tutelativa della riservatezza di dati sensibili, una ulteriore dimostrazione della disparità processuale tra accusa e difesa, trattandosi di dati consultabili ma dei quali non si possa avere copia. La riforma, difatti, non esclude che tali dati siano captati e dunque trascritti dagli operatori, bensì prevede che vengano stralciati dalla pubblica accusa.

Le principali novità del decreto sulle intercettazione possono così riassumersi:

  • l’introdotto il reato di “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”. La norma punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa;
  • una maggiore tutela della riservatezza nelle comunicazioni tra avvocato difensore e assistito. Il divieto, già previsto, di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore, con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, viene infatti ampliato, prevedendo che l’eventuale coinvolgimento, in via anche solo occasionale, del difensore nell’attività di ascolto legittimamente eseguita, non possa condurre alla verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni;
  • l’introduzione del divieto di trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni ritenute irrilevanti per le indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, sempre ove non fossero ritenute rilevanti a fini di prova, fatta salva la facoltà del pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, che le comunicazioni e conversazioni siano trascritte nel verbale quando ritenute rilevanti per i fatti oggetto di prova e altresì necessarie al medesimo fine, se attengono a dati personali sensibili;
  • una nuova disciplina del deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione del materiale raccolto, con l’introduzione di una procedura in due fasi. Tale procedura prevede dapprima il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni, oltre che dei relativi atti, e solo successivamente l’acquisizione di quelle rilevanti e utilizzabili e il contestuale stralcio, con destinazione finale all’archivio riservato, di quelle irrilevanti e inutilizzabili. Inoltre, il pubblico ministero viene individuato come garante della riservatezza della documentazione, poiché a lui spetta la custodia, in un apposito archivio riservato, del materiale irrilevante e inutilizzabile, con facoltà di ascolto ed esame, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di acquisizione. Di conseguenza, viene ridefinita la procedura volta a selezionare il materiale raccolto dal pubblico ministero e, come previsto dalla delega, si prevede un meccanismo differenziato di acquisizione nel caso in cui il materiale d’intercettazione rilevante sia stato già utilizzato per l’emissione di un provvedimento cautelare. Si supera quindi il precedente modello incentrato sulla cosiddetta “udienza stralcio”, caratterizzato dal fatto che tutto il materiale d’intercettazione era sin da subito incluso nel fascicolo delle indagini preliminari, anziché essere collocato in un archivio riservato, con la conseguenza che doveva essere interamente esaminato al fine dell’eliminazione del troppo, del vano e dell’inutilizzabile. Tutto ciò al fine di escludere, sin dalla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto e, in generale, il materiale d’intercettazione non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva di impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto dell’attività investigativa;
  • una nuova disciplina sui trojan horse, ovvero intercettazioni di comunicazioni o conversazioni mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili. In particolare, si prevede che tali dispositivi non possano essere mantenuti attivi senza limiti di tempo o di spazio, ma debbano essere attivati da remoto secondo quanto previsto dal pubblico ministero nel proprio programma d’indagine e che, tra l’altro, debbano essere disattivati se l’intercettazione avviene in ambiente domiciliare, a meno che non vi sia prova che in tale ambito si stia svolgendo l’attività criminosa oggetto dell’indagine o che l’indagine stessa non riguardi i delitti più gravi, tra i quali mafia e terrorismo, di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale;
  • semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, attraverso la previsione di presupposti meno restrittivi per la relativa autorizzazione.
  • innalzamento da cinque a dieci giorni del termine temporale attributo alle difese per l’esame del materiale intercettato, una volta che questo sia stato depositato, prevedendo anche una prorogabilità del termine in ragione della quantità del materiale investigativo raccolto e della sua complessità;
  • l’anticipazione del rilascio di copia dei verbali di trascrizione sommaria (quella effettuata dalla polizia giudiziaria in corso di operazioni), una volta disposta l’acquisizione ad opera del giudice con pressoché definitiva espulsione, salvo recupero in udienza preliminare o in dibattimento, del materiale che in un primo momento era stato ritenuto irrilevante e che poi, anche in ragione di elementi sopravvenuti, venga diversamente valutato.

D.Lgs 216.2017

Pubblicato da AVVOCATO ALESSANDRO BAVARO

STUDIO LEGALE N. 0964311854

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