RIFORMA ORLANDO – SEZIONI UNITE: Inammissibile il ricorso per cassazione non sottoscritto dal difensore

 

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 23 febbraio 2018, n. 8914,

Presidente Canzio, Relatore De Amicis.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risolto la delicata querelle giuridica sul diritto, relativa alla ammissibilità a seguito delle modifiche apportate dalla c.d. Riforma Orlando agli artt. 571 e 613 c.p.p. del ricorso per cassazione presentato personalmente dall’imputato.

L’impianto generale della riforma ha, per quanto riguarda il giudizio in cassazione, lo scopo di ridurre il carico della Suprema Corte. Attraverso alcuni correttivi si è evidentemente voluto e si spera di ridurre il numero dei ricorsi e, ci si augura, di migliorare la qualità degli stessi. In prima battuta, quindi, sono state introdotte, rectius modificate, le norme che prevedevano la ricorribilità, in alcuni casi di provvedimenti diversi dalle sentenze pronunciate all’esito del dibattimento o, comunque, da autorità diverse dalla corte d’appello.

  • a) A seguito della abrogazione del comma 6 dell’art. 409, e con l’introduzione del comma 3 del nuovo articolo 410-bis c.p.p., la competenza in materia di impugnazione del provvedimento di archiviazione sarà completamente diversa. Nei casi di nullità tassativamente previsti dai commi 1 e 2 dello stesso art. 410-bis c.p.p., infatti, l’interessato sarà legittimato a proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica e non più ricorso per cassazione. Avverso l’ordinanza emessa in tale sede, peraltro, non sarà proponibile alcuna impugnazione e, quindi, alla persona offesa/interessato non rimarrà, qualora ve ne siano i presupposti, altra strada che ricorrere al diverso istituto della richiesta di riapertura delle indagini di cui all’art. 414 c.p.p.
  • b) Il nuovo articolo 428 c.p.p -nel quale ai commi 1 e 2, primo periodo, è stata sostituita la parola “cassazione” con “appello”; il secondo periodo del comma 2 è stato soppresso; il comma 3 è stato completamente sostituito e sono stati aggiunti i commi 3-bis e 3-ter- ha riformato nuovamente il regime di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.
    Dall’entrata in vigore della riforma il mezzo di impugnazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 428 c.p.p., nel quale pure resta una competenza residuale della Corte di Cassazione, sarà in via principale costituito dall’appello. La competenza per l’impugnazione del procuratore della Repubblica e del procuratore generale e dell’imputato, infatti, sarà attribuita alla corte d’appello dal nuovo comma 3.Ai sensi del comma 2, dal quale è stato soppresso il secondo periodo [Nella parte in cui prevedeva che la persona offesa costituita parte civile poteva proporre ricorso per cassazione per tutti casi di cui all’art. 606 c.p.p.] la persona offesa è legittimata a proporre, esclusivamente e direttamente, ricorso per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 419 comma 7 c.p.p.
    Avverso la “sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello”, cioè la sentenza con la quale la corte territoriale ha confermato quella del giudice dell’udienza preliminare, ai sensi del comma 3-bis, possono ricorrere per cassazione solo l’imputato ed il procuratore generale.
    In questo caso, però, il ricorso può essere basato solo sui motivi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell’art. 606, comma 1 c.p.p. e non, opportunamente, per la mancata assunzione di una prova decisiva ovvero per vizio di motivazione [La limitazione ai soli vizi di stretta legittimità appare opportuna e coerente con il sistema. Oltre a ridurre il carico per eventuali ricorsi pretestuosi, infatti, è in linea con la fase processuale nella quale si inserisce e con l’effettiva incidenza che ha la sentenza, revocabile in caso vengano reperite fonti di prova che da sole o unitamente a quelle già acquisite possano determinare il rinvio a giudizio].
    La riforma non sembra aver previsto la modifica dell’art. 607 c.p.p. nel quale le parole “ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere”, contenute alla fine del comma 1, devono ormai intendersi come un refuso.
    Diversamente dalla disciplina precedente, infine, la Corte di cassazione decide con le forme di cui all’art. 611 c.p.p., cioè in camera di consiglio c.d. non partecipata, in cui il contraddittorio è esclusivamente cartolare.
  • c) All’art. 448 c.p.p. è stato inserito il comma 2-bis che limita i casi di ricorso avverso la sentenza di applicazione di pena. Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione solo i. per motivi attinenti l’espressione della volontà dell’imputato, ii. per un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, iii. qualora sia stata attribuita al fatto una erronea qualificazione giuridica, iv. se la pena o la misura di sicurezza irrogata sono illegali.
    In via transitoria la nuova disciplina non si applica ai procedimenti in cui la richiesta di applicazione di pena sia stata presentata prima dell’entrata in vigore.
    Ai sensi dell’art. 130 comma 1-bis c.p.p., ora inserito, la Corte, investita dell’impugnazione, inoltre, è comunque competente a rettificare eventuali imprecisioni in tema di specie e quantità della pena per errore di denominazione o di computo.
  • d) Il comma 1-bis aggiunto all’art. 608 c.p.p. limita il potere del pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione. Ai sensi di tale norma, infatti, il ricorso non può essere proposto dall’organo dell’accusa avverso la sentenza della corte di appello che abbia confermato una sentenza di proscioglimento per motivi diversi di quelli previsti dalle lettere a), b) e c) dell’art. 606 c.p.p. In questo caso si è ritenuto che la “doppia conforme di assoluzione” imponga di escludere ogni possibile “incursione” nel merito da parte della Corte e che l’oggetto del processo, quanto meno nella parte afferente la completezza o meno del compendio probatorio e la valutazione della prova della responsabilità dell’imputato, non possa né debba essere più messo in discussione. In tale specifico caso, dopo due sentenze di proscioglimento di merito, d’altro canto, non appare neanche in astratto potersi dubitare dell’esistenza di un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell’imputato (verrebbe da dire che si sia raggiunta una ragionevole certezza circa l’innocenza dello stesso).
    Diversa soluzione si è ritenuto di adottare, e quindi non è stata apportata alcuna modifica sul punto, per la c.d. doppia conforme di condanna. In questo caso, ben diverso da quello oggetto di intervento legislativo, infatti, non può operare il criterio decisorio del ragionevole dubbio ed una limitazione dei mezzi di impugnazione che impedisca una ultima e qualificata verifica circa la completezza dell’istruttoria dibattimentale e della correttezza della decisione cui i giudici di merito sono pervenuti, è apparsa in antitesi con il sistema. Non infrequenti, d’altro canto, sono le pronunce della Suprema Corte che, riconosciuta l’evidente erroneità dell’iter argomentativo seguito in primo e secondo grado, hanno disposto l’annullamento senza rinvio di “doppie conformi di condanna” con la formula perché il fatto non sussiste [Cfr. Cass. Sez. Pen. Sez. III, 15 aprile 2014, n. 40327/14, Domegan] ovvero perché non l’imputato non lo ha commesso [Cfr. Cass. Pen. Sez. I, 11 novembre 2015, n. 18149/16, 5, Korkaj; Cass. Sez. Pen. Sez. I, 26 giugno 2014, n.41735/14, Iaria], oppure dichiarato estinto il reato per prescrizione dopo avere attribuito una diversa qualificazione giuridica ai reati contestati [Cfr. Cass. Pen. Sez. III, 15 gennaio 2016, n. 31415/16, Ganzer ed altri].
  • e) La soppressione delle parole “Salvo che la parte non vi provveda personalmente” dal comma 1 dell’art. 613 c.p.p. determina una sostanziale, sotto certi profili la più rilevante, limitazione alla possibilità di presentazione dei ricorsi. La nuova formulazione della norma ridisegna di fatto la disciplina di “accesso” alla impugnazione di legittimità.
    Con l’entrata in vigore della modifica, infatti, l’atto di ricorso per cassazione e tutti gli atti successivi non potranno essere più redatti e presentati personalmente dall’imputato e dovranno essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della corte di cassazione.
  • f) L’abrogazione dell’art. 625-ter c.p.p., in pratica sostituito dall’art. 629-bis c.p.p., sottrae alla corte la competenza per la rescissione del giudicato. La soluzione adottata, considerato che spesso in tale giudizio è necessaria una valutazione anche “in fatto”, appare opportuna.

La delicata querelle era stata proposta con ordinanza numero 51068/2017, con lo scopo di affermare se a seguito della suddetta riforma, sia esclusa la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione e/o permanga la legittimazione a proporre personalmente ricorso in materia di misure cautelari.

All’esito dell’udienza risolutiva le Sezioni Unite hanno ribadito l’impossibilità totale di proporre ricorso per Cassazione personalmente, senza sottoscrizione  di difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.

Pubblicato da AVVOCATO ALESSANDRO BAVARO

STUDIO LEGALE N. 0964311854

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