AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE: PER LA CORTE COSTITUZIONALE PENA SOSPESA FINO A 4 ANNI.

Sentenza 2 marzo 2018 n. 41 della Consulta sancisce il c.d. affidamento in prova ai servizi sociali “allargato”.

L’affidamento in prova al servizio sociale è la misura alternativa alla detenzione prevista dall’Ordinamento Penitenziario italiano, disciplinata dall’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, attuandosi in concreto con l’affidamento del condannato ad un servizio sociale fuori dall’istituto per il periodo corrispondente alla pena da espiare.

Come noto, la c.d. legge “svuota carceri” ha introdotto la possibilità di ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale qualora la pena da scontare, anche come residuo di maggior pena, non superi i 4 anni, mentre l’art. 656 del codice di rito prevede che solo nel caso in cui la pena da eseguire sia inferiore a tre anni il pubblico ministero emetta, contestualmente all’ordine di esecuzione, la sospensione onde consentire al condannato di presentare istanza per accedere alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47-ter, e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall’art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

La nuova misura alternativa può perciò essere concessa anche per pene comprese tra tre anni e un giorno e quattro anni di detenzione, ma per esse non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza perché il limite triennale previsto dall’art. 656 c.p.p. non è stato adeguato.

In ragione di ciò la Corte Costituzionale ha dichiarato l’art. 656, comma 5, c.p.p. costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospenda l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.

Requisiti:

  • pena detentiva non superiore a 4 anni;
  • pena detentiva non riguardate uno dei reati ostativi ex art. 4 bis O.P.;
  • osservazione carceraria del detenuto con esito positivo circa la personalità del soggetto;

Richiedenti:

  • detenuto;
  • difensore munito di procura speciale.

Procedimento:

La legge n. 165/1998 ha infine consentito l’affidamento in prova anche senza procedere all’osservazione in istituto, quando il condannato dopo la commissione del reato abbia tenuto una condotta tale da consentire la predetta valutazione positiva. La stessa legge 165 ha previsto inoltre una nuova disciplina per la concessione dell’affidamento in prova richiesto dopo l’inizio dell’esecuzione della pena, attribuendo la titolarità della sospensione della stessa al magistrato di sorveglianza e quella sul merito del provvedimento di concessione al tribunale di sorveglianza.

Se il condannato rispetta gli obblighi indicati nel cosiddetto “verbale di affidamento”, per il periodo corrispondente alla pena (residua) da scontare, la pena ed ogni altro effetto penale si estinguono, altrimenti il Magistrato di sorveglianza sospende l’affidamento, ordinando l’immediato trasferimento in carcere; nel caso di piccole inosservanze, il Tribunale di Sorveglianza valuta dopo la fine del periodo quale parte della pena debba ritenersi come scontata.

Curiosità:

La misura alternativa dell’affidamento in prova può essere comunque concessa anche ai detenuti colpevoli dei c.d. reati ostativi, elencati nell’art. 4 bis O.P., allorquando vi sia una evidente inesigibilità della collaborazione, ovvero, una palese marginalità della condotta con consequenziale impossibilità oggettiva della collaborazione.

Facsimile:

istanza affidamento in prova

 

 

 

Pubblicato da AVVOCATO ALESSANDRO BAVARO

STUDIO LEGALE N. 0964311854

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