LO SCREENSHOT VALE COME PROVA. LO CONFERMA LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

La copia cartacea di uno screenshot fa prova! Lo ribadisce la Cassazione Penale, V sez.,  con sentenza del 16 gennaio 2018 n. 8736/2018.

L’intero mondo ormai ruota attorno al web, alla tecnologia e soprattutto ai social network. Sembra essersi creata una vita parallela a quella reale, una vita digitale, basata su rapporti, conversazioni e quant’altro appartenenti al web. Vi sarete chiesti sicuramente se delle affermazioni, chiaramente lesive dell’onore o dell’immagine altrui, scritte su Facebook, o qualsivoglia social differente, possano essere considerate reato. Posto che determinate “parole”, nella “vita reale” costituiscono reato allorquando vadano a ledere la dignità o l’altrui reputazione (puniti dall’art 595 c.p., mentre ormai l’ingiuria è stata depenalizzata), perchè mai dovrebbe essere differente per la “vita virtuale”? Le aule di giustizia ormai sono stracolme di procedimenti penali che hanno avuto scaturigine su un social network, per cui la giurisprudenza di legittimità ha necessariamente dovuto affrontare delle tematiche ad essi connesse, come la valenza probatoria di rappresentazioni fotografiche di conversazioni captate tramite il celeberrimo servizio screenshot offerto ormai da tutti gli apparecchi digitali.

Nel linguaggio informatico, lo screenshot è un processo che consente di salvare sotto forma di immagini ciò che viene visualizzato sullo schermo di un computer o di un telefonino. Ed è proprio sul valore probatorio dello screenshot che si è recentemente espressa la Cassazione, con la sentenza n. 8736/2018, affrontando nello specifico alcuni articoli diffamatori che avevano offeso la reputazione di un esponente politico.

Nel dettaglio:

  • In primo grado il direttore del giornale nonché anche autore degli articoli veniva condannato per diffamazione, sulla base di una prova decisiva costituita da una copia cartacea delle schermate telematiche del sito internet;
  • In seguito, la Corte di Appello annullava la condanna ritenendo non attendibile come prova documentale lo screenshot, perché non autenticata da un notaio, e quindi non avente il giusto valore probatorio per i fini processuali;

La questione è dunque giunta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione che ha pacificamente disatteso la motivazione della Corte d’Appello in merito alla valenza probatoria di uno screenshot seppur non autenticato da un notaio. Gli Ermellini hanno precisato che “i dati di carattere informatico contenuti in un computer rientrano tra le prove documentali e per l’estrazione di questi dati non occorre alcuna particolare garanzia; di conseguenza ogni documento acquisito liberamente ha valore di prova, anche se privo di certificazione, sarà poi il giudice a valutarne liberamente l’attendibilità”.

Lo screenshot, dunque, è considerato un documento informatico valido come prova documentale e riconducibile alla categoria di cui all’art. 234 c.p.p.; di conseguenza per acquisire i relativi dati non è necessaria la procedura dell’accertamento tecnico irripetibile ma è sufficiente una semplice operazione meccanica che non modifichi il contenuto dei dati, consigliando che nello screenshot sia presente la c.d. URL della pagina specifica.

A supporto della propria decisione La Cassazione ha osservato, anzitutto, che l’estrazione di dati archiviati su un supporto informatico non costituisce un accertamento tecnico irripetibile neppure in seguito all’entrata in vigore della l. 48/2008. La Corte ha precisato, inoltre, che con tale legge si è introdotto solamente l’obbligo per la polizia giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere alcuna sanzione processuale nel caso gli stessi non fossero attuati. La violazione della normativa, dunque, si rifletterebbe unicamente sul piano dell’attendibilità della prova acquisita tramite l’accertamento. Si è rilevato, poi, che i dati di carattere informatico contenuti nel computer rientrano tra le prove documentali, in quanto rappresentano cose e che per l’estrazione di tali dati non occorre alcuna particolare garanzia, trattandosi di un’operazione esclusivamente meccanica.

È richiamata, inoltre, una recente pronuncia in cui si sostiene che i fotogrammi scaricati dal sito internet Google Earth costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’articolo 234 comma 1 del codice di procedura penale e 189 del codice di procedura penale.

La Corte di Cassazione ha concluso il proprio ragionamento ricordando che la possibilità di acquisire un documento e di porlo alla base della decisione non è limitata ai soli casi in cui il documento provenga da un pubblico ufficiale o sia autenticato. Ogni documento acquisito legittimamente, infatti, ha valore probatorio ed è soggetto alla libera valutazione del giudice sebbene sia privo di certificazione ufficiale di conformità e l’imputato ne disconosca il contenuto. Dal momento che l’annullamento è stato disposto ai soli fini civili, la Corte di Cassazione ha trasmesso il procedimento al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Pubblicato da AVVOCATO ALESSANDRO BAVARO

STUDIO LEGALE N. 0964311854

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.