LA CASSAZIONE RIBADISCE “No a sentenze col copia e incolla”

La Cassazione boccia la Corte d’appello di Torino: Accolto il ricorso di un avvocato secondo il quale, i giudici piemontesi si limitarono a emettere un provvedimento senza tener conto degli argomenti difensivi.

Quante volte nella nostra esperienza professionale abbiamo visto provvedimenti copia  e incolla? Quante volte le argomentazioni difensive, lo studio ed il lavoro dell’avvocato è stato banalizzato da sentenze taciturne sugli stessi?

Oggi, più di allora, I provvedimenti giudiziari con il “copia e incolla” non piacciono alla Cassazione, che ha bocciato una ordinanza della Corte d’appello di Torino dopo aver preso atto che il documento è “un modello prestampato il cui contenuto è nella quasi totalità adattabile a una quantità indiscriminata di ipotesi”. A sollevare il caso davanti agli “Ermellini” è stato il difensore di un presunto pusher, Fabio T., 44 anni, torinese: l’avvocato reclamava perché la Corte d’appello, nel 2017, dichiarò “inammissibile” la sua proposta di ridurre al minimo della pena (con sospensione condizionale) una condanna del 2012 per detenzione di una “lieve entità” di sostanze stupefacenti. Il problema è che i giudici piemontesi, secondo il legale, si limitarono a emettere un provvedimento “costituito da un foglio prestampato e compilato solo in alcune parti”, senza tener conto degli argomenti difensivi (e neppure del fatto che la colpevolezza dell’imputato non era messa in discussione).

LA CASSAZIONE GLI DA’ RAGIONE

la Corte d’appello certificò come “inammissibili” una serie di obiezioni senza però agganciarle “a elementi oggettivi di valutazione correlati alla vicenda”. “La motivazione – scrivono i supremi giudici – si sostanzia in un modello prestampato il cui contenuto, con la sola eccezione delle cinque righe conclusive, nella sua quasi totalità è adattabile a una quantità indiscriminata di ipotesi e oltretutto non corrispondente ai motivi d’appello del ricorrente”. Tecnicamente si tratta di un atto “ai limiti della nozione di motivazione apparente (e quindi inesistente)”. Il provvedimento quindi è stato annullato con rinvio alla Corte d’appello, che ora dovrà riesaminare il caso.

Pubblicato da AVVOCATO ALESSANDRO BAVARO

STUDIO LEGALE N. 0964311854

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