CASSAZIONE: NESSUNA ATTENUANTE PER CHI UCCIDE UN MALATO PER PIETA’

La sentenza sul caso di ex vigile urbano ottantottenne che aveva sparato alla moglie, malata terminale con Alzheimer, ribadisce decisioni precedenti analoghe.

ROMA. Uccidere per pietà non è un’attenuante. Lo ha ribadito la Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui a giugno ha confermato la condanna per omicidio volontario senza “sconto etico” a un marito – un ex vigile urbano ultra ottuagenario, che aveva sparato alla moglie ricoverata allo stadio finale poichè malata di Alzheimer. In attesa che il Parlamento, sollecitato dalla Consulta, faccia una legge sull’eutanasia e sull’assistenza al suicidio, la Cassazione rimane dunque del parere già espresso altre volte, ribadendo che non meriti le attenuanti di aver agito con “particolare valore morale” chi uccide una “persona che si trovi in condizioni di grave ed irreversibile sofferenza fisica”.

Non sono infrequenti i casi drammatici in cui qualcuno pone fine alla vita della persona che ama non sopportando più di vederla soffrire, quasi a mo’ di aiuto. A marzo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concesso la grazia a un uomo di 87 anni, Gastone Ovi, che nel 2012 aveva soffocato con un cuscino la moglie Ester, parrucchiera ormai gravemente malata di Alzheimer, dopo un matrimonio durato più di 50 anni.

“Nell’attuale coscienza sociale il sentimento di compassione o di pietà è incompatibile con la condotta di soppressione della vita umana verso la quale si prova il sentimento medesimo”, ha scritto la Suprema Corte. L’ ex vigile urbano 88enne, era stato condannato a 6 anni e mezzo di reclusione per aver ucciso con 3 colpi di pistola la moglie, malata di Alzheimer, ricoverata all’ospedale di Prato. La Suprema Corte ne aveva rigettato il ricorso, condividendo le conclusioni dei giudici del merito secondo i quali l’uomo si era trovato in condizioni di “diminuita capacità di intendere”, e riconoscendogli dunque le attenuanti generiche ma non quella di “aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale”.

Proprio su questo punto verteva il ricorso presentato dalla difesa, in cui si rilevava che “secondo il sentire diffuso della comunità sociale, la partecipazione all’altrui sofferenza può essere vissuta, in casi estremi, anche con la soppressione della vita sofferente”. Una tesi, tuttavia, non condivisa dai giudici della prima sezione penale degli Ermellini, secondo cui questa “nozione di compassione è attualmente applicata con riguardo agli animali da compagnia, rispetto ai quali è usuale, e ritenuta espressione di civiltà, la pratica di determinarne farmacologicamente la morte in caso di malattie non curabili”, mentre “nei confronti degli esseri umani operano i principi espressi dalla Carta costituzionale, finalizzati alla solidarietà e alla tutela della salute”.

Secondo i giudici, diversamente, è questione “del tutto distinta” quella del “dibattito culturale sui limiti al trattamento di fine vita e sul rilievo del consenso del malato, fondato sul principio costituzionale del divieto di trattamenti sanitari obbligatori”.

Pubblicato da AVVOCATO ALESSANDRO BAVARO

STUDIO LEGALE N. 0964311854

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